Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in relazione agli interventi “edilizi” dai quali è possibile beneficiare di detrazioni fiscali, con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato nella G.U. n. 40 del 16.2.2023 e in vigore dal 17.2.2023, è stato deciso che: i) a decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, salvo nei casi in cui le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi sono stati richiesti entro il 17.2.2023; ii) le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 della L.196/2009 non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 co. 1 del DL 34/2020; iii) la responsabilità solidale per il cessionario è esclusa se dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della documentazione richiesta (titolo edilizio degli interventi, comunicazione preventiva all’ASL, fatture, bonifici, ecc.).
Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2024
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 30.12.2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge...


