Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 120 del DL 34/2020 introduce un nuovo credito d’imposta al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro. L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’“Allegato 1 articolo 120” al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, musei). Possono fruire dell’agevolazione anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore. Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per: i) il rifacimento di spogliatoi e mense; ii) la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; iii) l’acquisto di arredi di sicurezza. Ad ogni modo, viene previsto che, con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione, fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto. Al riguardo, si segnala che l’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese suddette sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000,00 euro per beneficiario, mentre lo stanziamento complessivo per tale agevolazione è pari a 2 miliardi. Il credito d’imposta può essere: i) utilizzato, nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (non si applicano, per espressa previsione normativa, i limiti alle compensazioni previsti dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000); ii) in alternativa, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL Rilancio.
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