Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la legge di conversione n. 96 del 09.08.2018 del DL n. 87 del 12.07.2018 il legislatore ha introdotto una deroga che consente, fino al prossimo 31.10.2018, di effettuare proroghe e rinnovi secondo le disposizioni precedenti all’approvazione del DL n. 87/2018, con cui sono state reintrodotte le causali per alcune ipotesi di assunzione, proroga e rinnovo del rapporto. La disposizione di diritto transitorio, in particolare, consente di applicare, ai rapporti già instaurati alla data di entrata in vigore del DL n. 87/2018 il massimale di durata di 36 mesi, il regime di acausalità dei contratti ed il numero massimo di 5 proroghe. A decorrere dal 01.11.2018, invece, troveranno piena applicazione le disposizioni del DL, con cui è stata prevista: i) la riduzione della durata massima del rapporto a termine da 36 a 24 mesi; ii) la riduzione del numero di proroghe da 5 a 4; iii) la reintroduzione della causale per i rapporti a termine di durata rilevante (maggiore di 12 mesi) ed in ogni caso per i rinnovi. A seconda del termine previsto per proroga o rinnovo del rapporto, i datori di lavoro dovranno tenere in considerazione le diverse disposizioni applicabili fino al prossimo 31.10.2018 e a partire dal 01.11.2018. Specifichiamo che con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n. 87/2018 (14.07.2018) trovano applicazione per intero le disposizioni in materia di contratti a termine.
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