Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, il DL 12 luglio 2018 n. 87 (c.d. decreto “dignità”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13.7.2018, ha disposto l’esonero dal meccanismo dello split payment dei pagamenti riguarda i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte sul reddito: i) a titolo d’imposta; ii) a titolo d’acconto (es. compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, come dottori commercialisti, avvocati, notai, ecc.). La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 87/2018). Conseguentemente, a partire da tale data, i professionisti riprenderanno ad incassare l’IVA sulle predette operazioni evitando la possibile formazione di crediti IVA. Diversamente, le prestazioni per le quali è stata emessa fattura sino al 14.7.2018, da parte dei professionisti e degli altri soggetti ora esclusi, restano assoggettate allo split payment anche se il corrispettivo non è ancora stato pagato. Particolare attenzione deve essere posta per l’emissione delle note di variazione emesse a decorrere dal 14 luglio 2018. Mutuando quanto descritto nella circolare Agenzia delle Entrate n. 15/2015, è possibile ritenere che: i) l’emissione delle note di variazione in aumento, al ricorrere dei presupposti ex art. 26 del DPR 633/72, debba seguire comunque le regole ordinarie, anche se la fattura originaria era stata emessa seguendo il meccanismo dello split payment; ii) per le note di variazione in diminuzione, debba farsi riferimento alle modalità con le quali la fattura originaria è stata emessa.
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