Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stato pubblicato sulla G.U. 28.6.2018 n.148 il DL 79/2018, che dispone il rinvio dall’1.7.2018 all’1.1.2019 del termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti. Il rinvio riguarda esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione verso soggetti passivi IVA effettuate presso impianti stradali di distribuzione. Resta fermo, invece, il termine dell’1.7.2018 per l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate verso soggetti passivi IVA, ossia per quelle non effettuate presso i distributori stradali. Ai fini IVA, sarà possibile continuare a documentare gli acquisti presso gli impianti stradali di distribuzione mediante la scheda carburante ovvero mediante il mezzo alternativo del pagamento con mezzi tracciabili ai sensi dell’art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97. Sul punto, va osservato che l’art. 1 co. 923 della legge di bilancio 2018 prevede già che, a partire dall’1.7.2018, l’esercizio del diritto alla detrazione IVA e la deducibilità del costo del carburante dalle imposte sui redditi, sia subordinato al pagamento mediante mezzi tracciabili, anche diversi da quelli individuati dal DPR 444/97. Conseguentemente, anche se è stato differito l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione, per la deducibilità dei costi di acquisto di carburante e la detraibilità della relativa IVA, è necessario pagare tali acquisti utilizzando specifici mezzi di pagamento, così detti tracciabili, quali carte di credito, carte di debito e carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (art. 1 co. 922 – 923 della L. 205/2017).
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