Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il provv. 4.4.2018 n. 73203, attuativo della legge di bilancio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento tracciabili che i soggetti passivi IVA saranno tenuti ad utilizzare, a partire dall’1.7.2018, ai fini della detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, nonché ai fini della deduzione del relativo costo. Nello specifico, i mezzi di pagamento utilizzabili sono: i) i bonifici bancari o postali; ii) gli assegni; iii) l’addebito diretto in conto corrente; iv) le carte di credito, di debito e le carte prepagate. Resta ferma la possibilità di utilizzare le carte rilasciate dalle compagnie petrolifere in forza di specifici contratti di netting, nonché le carte carburanti (ricaricabili o meno) e i buoni benzina, purché i relativi pagamenti avvengano mediante i suddetti mezzi tracciabili. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate (C.M. 8/E/2018) ha fornito, invece, rilevanti indicazioni sotto il profilo della deducibilità del costo d’acquisto del carburante, precisando che: i) i mezzi di pagamento previsti dal provv. 73203/2018 sono mezzi di prova idonei ai fini della deducibilità del costo di acquisto del carburante per autotrazione, purché vengano rispettate le regole generali di inerenza, competenza e congruità previste dal TUIR; ii) sono validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata ma riconducibili allo stesso secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. Per quanto concerne, invece, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica dall’1.7.2018, relativamente alle cessioni di benzina o gasolio destinati all’autotrazione, è stato precisato che: i) non è obbligatorio indicare, all’interno del documento, la targa o altri estremi identificativi del veicolo, come avveniva nel caso della scheda carburante. Sarà comunque possibile inserire tali informazioni nel documento utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica; ii) la fattura dovrà essere necessariamente emessa in formato elettronico laddove, insieme al carburante, vengano ceduti altri beni o forniti ulteriori servizi come, ad esempio, quelli di manutenzione, riparazione, lavaggio.
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