Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, la legge di stabilità 2017 ha potenziato la detrazione IRPEF del 19% (lett. e-bis dell’art. 15 co. 1 del TUIR) che spetta in relazione alle spese sostenute per la frequenza: i) delle scuole dell’infanzia (“vecchi” asili); ii) del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie); iii) delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori). La disciplina si applica sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62. E’ stabilito che, in relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a: i) 564,00 euro per l’anno 2016 (in precedenza l’importo massimo era pari a 400,00 euro); ii) 717,00 euro per l’anno 2017; iii) 786,00 euro per l’anno 2018; iv) 800,00 euro a decorrere dall’anno 2019. Conseguentemente, la detrazione massima ottenibile per ciascun alunno per il periodo d’imposta 2017 ammonterà ad Euro 136,23 (euro 717,00*19%), rispetto all’importo massimo detraibile di Euro 107,16 (19% di 564,19) riconosciuto nel modello 730/2017 (periodo d’imposta 2016). Si rammenta, inoltre, che rientrano nella agevolazione, in quanto connesse alla frequenza scolastica: i) le spese relative alle gite scolastiche; ii) le spese per l’assicurazione della scuola; iii) ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). La detrazione non spetta, invece, per le spese relative: i) all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 2.03.2016 n. 3 risposta 1.15); ii) al servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (Risoluzione 4.08.2016 n. 68).
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