Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la recente circolare del 12.10.2017 n. 24/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito taluni chiarimenti sull’applicazione delle norme (art. 4 del DL 50/2017 e provv. Agenzia delle Entrate 132395/2017) in materia di locazioni brevi. In particolare, la circ. 24/2017 ha chiarito che: i) la definizione di locazione breve è compatibile con la fornitura di biancheria e di pulizia dei locali (come espressamente precisato dalla norma), nonché altri servizi strettamente connessi con l’immobile come la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, mentre non è compatibile con i servizi che richiedono una forma anche minima di organizzazione (fornitura della colazione, somministrazione di pasti, messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche, ecc.); ii) la durata di 30 giorni che qualifica la locazione “breve” va considerata con riferimento alla singola pattuizione contrattuale (mentre la verifica dell’obbligo di registrazione deve considerare tutti i contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti); iii) ai fini della norma sulle locazioni brevi, si configurano “intermediari” non solo i mediatori immobiliari, ma tutti i soggetti tramite i quali vengono stipulati contratti di locazione breve, compresi coloro che in via abituale, anche se non esclusiva, offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l’incontro della domanda e dell’offerta di locazioni brevi. L’Agenzia chiarisce che la ritenuta del 21% va applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve, con la conseguenza che: i) restano fuori dal corrispettivo su cui applicare la ritenuta le eventuali penali, caparre o depositi cauzionali; ii) devono ritenersi incluse nel corrispettivo lordo anche le somme forfetariamente addebitate al conduttore a titolo di spese per servizi accessori (a meno che siano sostenute direttamente dal conduttore o a questi riaddebitate dal locatore sulla base di costi e consumi effettivamente sostenuti); iii) la provvigione dovuta all’intermediario concorre alla determinazione del corrispettivo lordo se trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.
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