Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS, con la circolare n. 140 del 02.08.2016, ha fornito precisazioni circa le conseguenze contributive di un accertamento fiscale. Considerato che per la Gestione Artigiani, Commercianti e Gestione Separata INPS il reddito rilevante per il calcolo delle imposte costituisce la medesima base imponibile per il calcolo dei contributi, alla determinazione di un maggior reddito imponibile fiscale corrisponde il versamento di maggiori contributi. Con la circolare in commento l’INPS ha precisato che “a seguito dei controlli dell’Amministrazione finanziaria, sul maggior reddito accertato verranno calcolati e richiesti anche i contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi”. Di conseguenza, ogniqualvolta a seguito di un accertamento fiscale verrà accertato un maggior imponibile fiscale, l’INPS “sottoscriverà” la ricostruzione con apposito avviso di addebito, determinando il maggior imponibile contributivo. Gli atti rilevanti a tale scopo in fase precontenziosa sono i seguenti: i) reclamo/mediazione; ii) accertamento con adesione; iii) acquiescenza. In fase contenziosa, invece, devono essere presi in considerazione la conciliazione giudiziale (si presume sia di primo che di secondo grado) e la chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti. Si segnala poi che gli accordi raggiunti in sede di accertamento con adesione e reclamo/mediazione hanno effetto anche sulle sanzioni applicabili: tali accordi, oltre a consentire un potenziale abbattimento dell’imponibile (a questo punto sia per gli effetti fiscali che contributivi), permettono la disapplicazione delle sanzioni contributive (dal 30 al 60% dell’importo evaso).
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