Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circ. 25.5.2016 n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con particolare riferimento alle norme di carattere innovativo introdotte dal DLgs. 24/2016, concernenti l’ambito di applicazione del “reverse charge” per le cessioni di beni nel settore informatico (console da gioco, tablet e laptop). A tal proposito, viene precisato che lo speciale meccanismo dell’inversione contabile si applica alle operazioni effettuate nella sola fase distributiva dei beni precedente la vendita al dettaglio, analogamente a quanto disposto per le cessioni di telefoni cellulari e di dispositivi a circuito integrato. In sostanza, sono escluse dalla speciale disciplina del reverse charge (e l’IVA si applica secondo le modalità ordinarie) le cessioni effettuate nei confronti di acquirenti che sono utilizzatori finali del prodotto. Secondo questo criterio, ad esempio, la cessione di un tablet ad un professionista che lo utilizza nella propria attività non è soggetta a reverse charge, trattandosi di una vendita che avviene nella fase del dettaglio. Sotto il profilo oggettivo, le nuove disposizioni si applicano a tutti i beni che, indipendentemente dalla loro denominazione commerciale, presentano la stessa qualità commerciale di console da gioco, tablet e laptop, le stesse caratteristiche nonché lo stesso codice di Nomenclatura combinata. L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infine, che non vi sarà l’applicazione di sanzioni per eventuali violazioni commesse dal momento in cui la norma ha esplicato efficacia (2.5.2016) alla data di pubblicazione della circolare 25.5.2016 n. 21/E.
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