Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l’Agenzia delle Entrate, in risposta alle domande prospettate dal Coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale, ha fornito, con la circolare n. 18 del 6 maggio 2016, taluni chiarimenti in tema di detrazioni sugli immobili. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria si è soffermata sulla detraibilità delle spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore che devono essere obbligatoriamente installati entro il 31 dicembre 2016. Sul punto, è stato precisato che: i) se detti dispositivi sono installati congiuntamente con la sostituzione (integrale o parziale) dell’impianto di climatizzazione esistente con impianti dotati di caldaie a condensazione / pompe di calore ad alta efficienza / impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono detraibili nella misura del 65% (interventi di riqualificazione energetica); ii) se detti dispositivi sono installati senza sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente ovvero con una sostituzione che non soddisfa i requisiti per poter fruire della detrazione del 65%, le spese in esame sono detraibili nella misura del 50% (opere finalizzate al risparmio energetico). Sempre nel contesto del suddetto documento di prassi, la medesima Agenzia delle Entrate ha fornito, tra l’altro, un’interpretazione restrittiva (negativa) in merito alla possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 50% relativamente alle spese sostenute per la sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile ovvero con box doccia. Secondo l’Agenzia, infatti, l’intervento in esame va qualificato manutenzione ordinaria e, pertanto, per la relativa spesa non è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50%. Detta spesa non può altresì usufruire della detrazione prevista per gli interventi diretti all’eliminazione delle barriere architettoniche, per la quale è necessario che l’intervento presenti le caratteristiche tecniche espressamente previste dalla normativa di riferimento.
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