Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarLe che il DLgs. 24/2016, modificando l’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72, ha esteso l’applicazione del “reverse charge” alle cessioni di tablet PC, laptop e console da gioco, con efficacia per le operazioni effettuate a decorrere dal 2.5.2016. Peraltro, l’estensione del meccanismo del “reverse charge” alle cessioni dei beni di cui trattasi è prevista per un lasso di tempo limitato, ovvero sino al 31 dicembre 2018. Le nuove disposizioni in materia di “reverse charge” non sono condizionate da restrizioni né di carattere oggettivo né soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, le disposizioni in materia di reverse charge si applicano: i) ai tablet PC e ai laptop, riconducibili al codice 8471.30 della Nomenclatura combinata (codice 8471.30); ii) alle console da gioco, classificate nella Nomenclatura combinata con il codice 9504.50. La norma non contempla limitazioni di carattere soggettivo, per cui la nuova disciplina si applica in ogni stadio di commercializzazione dei predetti beni, a differenza di quanto previsto per le cessioni di telefoni cellulari, per le quali il reverse charge è stato circoscritto alle sole cessioni “effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio” (circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2010 n. 59). Sarebbe, comunque, opportuna una presa di posizione dell’Agenzia, per fugare eventuali dubbi al riguardo. Non è del tutto da escludersi, infatti, che l’amministrazione finanziaria possa – con un apposito documento di prassi – sottoporre ad inversione contabile soltanto le cessioni di tablet, laptop e console da gioco con riferimento alle operazioni anteriori al commercio al dettaglio, coordinando così la disciplina di cui trattasi alle medesime regole previste per la cessione di telefoni cellulari. Resta ovviamente inteso, infine, che, per poter applicare il “reverse charge” alla cessione dei beni informatici di cui trattasi (tablet PC, laptop e console da gioco), è necessario che il cessionario e/o il committente sia un soggetto IVA. Diversamente, qualora il committente sia un privato, l’imposta sarà dovuta dal cedente o prestatore secondo i criteri ordinari.
Articoli recenti
- Estensione dell’obbligo di “green pass” a tutti i lavoratori del settore privato
- Green Pass obbligatorio per i lavoratori: le disposizioni del nuovo decreto
- Lavori edili: verifica della congruità della manodopera dal 1° novembre 2021
- Lotteria degli scontrini: funzionamento e adempimenti degli esercenti
- DL rilancio: istituito un nuovo credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Archivi
- ottobre 2021
- settembre 2021
- marzo 2021
- giugno 2020
- maggio 2020
- aprile 2020
- marzo 2020
- ottobre 2019
- febbraio 2019
- gennaio 2019
- novembre 2018
- ottobre 2018
- settembre 2018
- luglio 2018
- giugno 2018
- maggio 2018
- aprile 2018
- marzo 2018
- febbraio 2018
- gennaio 2018
- dicembre 2017
- novembre 2017
- ottobre 2017
- agosto 2017
- giugno 2017
- maggio 2017
- aprile 2017
- marzo 2017
- febbraio 2017
- gennaio 2017
- dicembre 2016
- novembre 2016
- ottobre 2016
- settembre 2016
- agosto 2016
- luglio 2016
- giugno 2016
- maggio 2016
- aprile 2016
- marzo 2016
- febbraio 2016